Informazioni  per ottenere la Cittadinanza Italiana     

Visto il rilevante numero di richieste da parte di figli o nipoti di cittadini italiani, nati e residenti all’estero, che in possesso di passaporto straniero rivendicano a titolarità dello “status civitatis” italiano chiedono di riacquistare la Cittadinanza Italiana, si comunicano le disposizioni di Legge.

Gli articoli 1 e 7 della Legge 132 giugno 1912 n. 555 e con le disposizioni in materia di cittadinanza di molti Paese esteri, le persone nate sul territorio dello Stato d’emigrazione da padre cittadino italiano acquisiva dalla nascita il possesso sia della Cittadinanza Italiana che di quello dello Stato di nascita.

Inoltre, i nati dopo il 01 gennaio 1948 in base alla sentenza n. 30 del 09 febbraio 1983 della Corte Costituzionale, sono considerati Cittadini Italiani anche i figli nati da madre che alla nascita dei figli era in possesso della cittadinanza italiana.

Però nel caso di naturalizzazione o iscrizione nelle Liste Elettorali dello Stato estero, c’è la perdita della Cittadinanza Italiana.

In base alla Circolare  Ministero dell’Interno del 08 aprile 1991 n. K.28.1, per fare la richiesta occorre:

1)    la residenza anagrafica in un comune italiano

2)    il certificato di nascita e di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero

3)    i certificati di nascita e di matrimonio di tutti i suoi discendenti in linea retta

4)    certificato del Consolato Italiano dello stato estero di residenza attestante che l’avo italiano non ha acquistato la Cittadinanza Estera prima della nascita della persona richiedente.

5)    certificato del Consolato Italiano dello Stato Estero che attesti che l’ascendente-richiedente non abbia mai rinunciato alla Cittadinanza Italiana in base all’art. 18 della Legge 13 giugno 1912 n. 555

6)    certificato di residenza

Tutti i documenti esteri devono essere presentati tradotti in italiano e legalizzate dai Consolati Italiani, mentre le domande e i certificati rilasciati da Autorità italiane su carta bollata.

Inoltre si comunica che in Italia i registri di nascita, matrimonio e morte, NON vengono inviate alla città capoluogo di Provincia, ma restano sempre nel luogo dove avviene l’evento, quindi, chi richiede informazioni deve scrivere solo al comune dove sono nati i loro avi (notizie del comune da trovare nei certificati o lettere dei loro parenti)